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L’obbligo scatterà in tutta Italia, e su tutte le sue montagne, il 6 agosto. Chi deciderà di fermarsi a mangiare in un rifugio (al chiuso) dovrà esibire il Green Pass, cosa che non vale però per il solo pernottamento. Per essere ancora più chiari: per dormire non sarà necessario il fatico “lasciapassare” ma per accedere al locale adibito a ristorante invece sì.

Il decreto legge, emanato il 23 luglio e valido per gli esercizi pubblici, non è stato evidentemente pensato per le attività che in alta montagna hanno l’obbligo, innanzitutto, di fornire riparo e ristoro in caso di necessità. I gestori sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass e a verificare che l’accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Dal modo dei rifugi è già partito un appello al governo, affinché si prevedano deroghe almeno in caso di maltempo, infortuni o situazioni di pericolo. In realtà per alcuni rifugi delle deroghe sono previste. Si tratta però di quelli che si trovano oltre i 3.000 metri di quota.

“Il Green Pass è uno strumento certamente utilissimo, ma non dobbiamo dimenticare che i rifugi sono strutture peculiari con la precisa funzione di garantire aiuto alle persone in difficoltà. Il rischio è che si creino dei problemi proprio a livello umano. Non posso pensare di lasciare fuori dal rifugio una persona dolorante o infreddolita”, le parole del presidente del CAI Veneto, Renato Frigo. (fonte Dolomiti.it)

Ricordiamo cosa significa, nella pratica, avere la certificazione verde Covid-19 (o Green Pass). Significa essere in possesso di:

  • certificazione verde Covid-19 (Green Pass), comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità nove mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità sei mesi);
  • certificazione comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

L’obbligo di esibire il Green Pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti e alle persone esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Sanzioni previste – Il decreto prevede che le multe vadano da 400 a 1.000 euro per chi accede senza il certificato verde, o con uno non valido o scaduto. La stessa sanzione è prevista per l’esercente o il gestore. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

(Credits photo © Rifugi Lombardia)

Nella foto in evidenza: rifugio Brunone, Orobie Bergamasche.

Tatiana Bertera