
Ieri il ministero dell’Interno ha risposto alla domanda avanzatagli dal CAI sette giorni fa, in merito alla possibilità di spostarsi dal proprio comune di residenza (purché privo di montagne) presso un comune montano per svolgere attività sportiva individuale. Il medesimo quesito era stato rivolto alla presidenza del consiglio due settimane prima, senza ricevere risposta.
Di seguito quanto riporta la nota governativa. “Si fa riferimento alla nota dello scorso 21 gennaio, con la quale è stato richiesto l’avviso di questo Ufficio in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del Dpcm del 14 gennaio 2021 in relazione allo svolgimento di attività sportive. Al riguardo, si richiamano gli orientamenti espressi con le Faq recentemente pubblicate sul sito istituzionale www.governo.it (Sezione “Spostamenti”), nelle quali, con riferimento alla diversa classificazione dei vari territori regionali, viene precisato che:
- in area gialla è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività motoria o sportiva, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021);
- in area arancione è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma;
- in area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00”.
Un chiarimento che di fatto conferma quanto da noi già comunicato nell’articolo dedicato alle Faq dell’ultimo Dpcm e per cui il CAI ha tenuto a precisare, in una lettera inviata ai soci, che:
- in area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma;
- in area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale;
- in area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività stessa possa compiersi.
La differenza dunque sta tra zona gialla e arancione: nel primo caso è possibile spostarsi all’interno dei propri confini regionali per svolgere sia attività motoria che attività sportiva; nel secondo, invece, si può solo per svolgere attività sportiva ma non motoria nel caso in cui non sia possibile svolgerla nel proprio territorio comunale. In pratica si possono raggiungere zone montane per praticare trekking, scialpinismo, sci di fondo e ciaspolare solo se il comune di residenza è sprovvisto di luoghi adatti.
Ricordiamo che, secondo una nota del ministero dell’Interno, per attività motoria “deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”.
Il presidente generale del CAI Vincenzo Torti mette però in guardia: “Questo chiarimento consente, nel rispetto di tutto quanto precisato, di spostarsi dal proprio Comune per andare in montagna per fare attività sportiva in natura, ma starà a ciascuno di noi farlo con adeguata preparazione e correttezza di comportamento, per evitare che, in caso di abusi o gravi incidenti, non vengano imposte nuove restrizioni ad un’attività che per tutti gli amanti della montagna è essenziale”.