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Nel decreto legge (non più Dpcm) emanato il 18 dicembre scorso, anche detto “Decreto Natale”, che disciplinerà gli spostamenti e le attività durante il periodo di feste natalizie, non sono state apportate particolari modifiche per quanto riguarda la pratica di attività sportiva e motoria, confermando le norme introdotte a inizio mese. Ecco i dettagli.

Fino al 23 dicembre incluso

Valgono le regole stabilite in precedenza per ciascuna regione (zona rossa, arancione e gialla).

24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Si applicano a livello nazionale le regole previste dall’art. 3 del Dpcm del 3 dicembre scorso per la zona rossa.

Dunque, nel dettaglio, l’attività sportiva:
– è possibile svolgerla solo all’aperto e in forma individuale, osservando il distanziamento interpersonale di almeno due metri e il divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione
– non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi perché chiusi
– non si può svolgere al di fuori del proprio comune di residenza.

L’attività motoria, invece:
– è consentita solo in prossimità della propria abitazione e in forma individuale, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali
– restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri terminali e centri sportivi anche all’aria aperta
– allo stesso modo, stop a tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, mentre rimangono consentiti solo gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale da Coni o Cip.

28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

Si adottano a livello nazionale le regole previste dall’art. 2 del Dpcm del 3 dicembre scorso per la zona arancione.

Dunque, nel dettaglio, l’attività sportiva:
– è possibile svolgerla all’aperto e nei centri sportivi all’aperto, osservando il distanziamento e il divieto di assembramento
– non si può svolgere al di fuori del proprio comune di residenza.

L’attività motoria, invece:
– è consentita all’aperto e nei centri sportivi all’aperto, osservando il distanziamento e il divieto di assembramento
– restano sospese le attività di palestre e piscine
– rimangono consentiti solo gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale da Coni o Cip.

Ci sono però due differenze: per l’attività motoria non vi è più l’indicazione “in prossimità della propria abitazione” e, se si abita in un comune con meno di 5.000 abitanti ci si può muovere nel raggio di 30 km, ma non verso un capoluogo di provincia.